Normative Licenze Software

Licenze vendute ai sensi Direttiva n. 2009/24 / CE e Legge C. E. C. -128/2011.

Le licenze in vendita nel sito sono potrebbero essere usate e dismesse (Refurbished), questo ci consente di offrire prezzi vantaggiosi ai nostri clienti.

Un software si considera usato quando, dopo essere stato dismesso da un precedente proprietario, viene rimesso in commercio in conformità alla normativa C.E. C-128/2011. Generalmente, queste licenze provengono da aziende che hanno aggiornato i loro sistemi, li hanno sostituiti o hanno acquistato software in stock, rivendendo successivamente quelli in eccesso. L’acquisto di tali licenze è particolarmente conveniente, in quanto permettono l’utilizzo del software senza alcuna limitazione ma consentono di risparmiare sull’acquisto del prodotto.

La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), con la sentenza del 3 luglio 2012, ha stabilito la legittimità del commercio di software usati, anche se distribuiti digitalmente.
Secondo la decisione:
“in cambio di un pagamento, stipuli con l’utente un accordo di licenza, tramite il quale l’utente stesso ottiene il diritto perpetuo di utilizzare tale copia, il proprietario del copyright ha venduto la copia all’utente e quindi esaurisce il suo diritto esclusivo di distribuzione.”

Di seguito il link al Comunicato stampa 94/12, che illustra le motivazioni della sentenza nella causa C-128/2011:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094it.pdf


Sentenza del 2016:
– “Sentenza della Camera degli appalti pubblici di Münster del 01.03.2016, rif. VK 1-2/16”
L’esclusione dalle gare d’appalto di software già utilizzati viola la legge sugli appalti pubblici. La Camera degli appalti pubblici del governo di Münster ha così chiarito che i software usati non possono più essere esclusi dalle gare d’appalto. L’impegno nei confronti del nuovo software di Microsoft viola il principio di neutralità nella procedura di gara d’appalto. Una tale restrizione non potrebbe più essere oggettivamente giustificata. Le licenze usate non si discostano dall’originale. Al contrario, non possono essere distinti dalla versione originale. VK Münster raccomanda agli acquirenti di software usati di ottenere un certificato che certifichi la disinstallazione della copia. Questo potrebbe essere concordato nel contratto con un cosiddetto accordo di esenzione. Un’ulteriore marcatura della catena dei diritti non è necessaria e non può essere rivendicata.


Sentenza del 2013:
– “Sentenza della Corte federale di giustizia del 17.7.2013, Az. I ZR 129/08”
Con la sua decisione del 2013, la BGH ha confermato che il commercio con licenze software usate è legale. Circa un anno dopo la Corte di giustizia europea, la BGH si è occupata anche della situazione giuridica del commercio con licenze di software usato. Ha confermato la decisione della CGCE nella sua interezza.


Sentenza del 2014:
– “Corte federale di giustizia, sentenza dell’11.12.2014, numero di fascicolo I ZR 8/13”
La Corte federale di giustizia (BGH) ha stabilito che la sentenza della Corte di giustizia è rilevante anche per i contratti di licenza di volume e la loro suddivisione. Con questa sentenza, il BGH ha respinto l’appello di Adobe nella sua interezza. Pertanto, si applica ora che le licenze software dei contratti di licenza a volume possono essere vendute singolarmente. L’acquisto di singole licenze usate da licenze a volume è quindi giuridicamente sicuro e non è in alcun modo rischioso per gli acquirenti di software usati.


Sentenza del 2016:
– “OLG, sentenza dell’agosto 2016, rif. 406 HKO 148/16”
Il tribunale regionale superiore di Amburgo ha stabilito che non può essere richiesta la divulgazione della catena dei diritti. Con questa decisione, il Tribunale regionale superiore impedisce l’affermazione che la divulgazione della catena dei diritti, cioè il precedente proprietario di una licenza, è necessaria per il commercio con il software usato.


Altre Normative Interessate:

Direttiva 2001/29/CE (Direttiva InfoSoc)

Regolamento (UE) n. 2018/302 (Geo-blocking Regulation)

Direttiva 2000/31/CE (Direttiva sul Commercio Elettronico)

Direttiva UE sui Contratti Digitali (Direttiva 2019/770)

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